Questo articolo rappresenta il secondo approfondimento della dott.ssa Raffaella Di Marzio dedicato al tema della cosiddetta manipolazione mentale, dopo un primo intervento di analisi critica sul disegno di legge attualmente all’esame del Parlamento.
Nel nuovo contributo, l’autrice affronta in modo sistematico i rischi giuridici, scientifici e democratici legati al tentativo di introdurre nel Codice penale un reato già dichiarato incostituzionale oltre quarant’anni fa. Al centro della riflessione vi è la tutela di diritti fondamentali come la libertà di religione, di credo e di coscienza, messi seriamente in pericolo da una normativa vaga e priva di basi empiriche.

Un reato già dichiarato incostituzionale

Dal 1981, anno in cui la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il reato di “plagio”, le accuse di manipolazione mentale rivolte a confessioni religiose, gruppi spirituali o associazioni filosofiche non hanno alcun fondamento giuridico nell’ordinamento italiano.
Nonostante ciò, tali accuse continuano a circolare nello spazio pubblico, spesso amplificate dai media, da associazioni antisette, da familiari dissenzienti o da ex membri apostati, alimentando una narrazione che attribuisce ai gruppi abbandonati abusi, truffe o inganni senza riscontri giudiziari.

I tentativi ricorrenti di reintrodurre il reato

Nel corso degli ultimi decenni, il legislatore ha più volte tentato di reintrodurre una fattispecie penale per punire la “manipolazione mentale”. Dai disegni di legge del 2005, alle audizioni parlamentari del 2011, fino ai tentativi del 2013, ogni iniziativa si è conclusa senza esito.
Nel 2025, tuttavia, il tema è tornato d’attualità con il deposito di due nuovi ddl, promossi da senatori di Fratelli d’Italia e Lega, che propongono l’introduzione dei reati di “manipolazione mentale” e di “manipolazione psicologica ed emotiva”, oggi in esame presso la 2ª Commissione Giustizia del Senato.

L’“allarme sette” e l’assenza di dati

Un tratto costante di queste iniziative legislative è la giustificazione basata su un presunto allarme sociale legato alla diffusione delle “sette”. Tuttavia, come sottolinea Di Marzio, tale allarme non è supportato da dati verificabili né da fonti istituzionali autorevoli.
Persino i Rapporti annuali del Ministero dell’Interno sulla criminalità non individuano un rischio specifico associato ai gruppi religiosi o spirituali, mentre la letteratura accademica e i centri di ricerca sul fenomeno vengono sistematicamente ignorati nelle relazioni parlamentari.

Ideologia antisette e panico morale

Un secondo elemento ricorrente è la matrice culturale di queste proposte: una ideologia antisette che tende a criminalizzare gruppi minoritari sulla base dell’accusa di manipolare i propri membri. Gli aspetti più estremi di questa visione sono stati ripetutamente criticati da organismi internazionali impegnati nella tutela dei diritti umani, tra cui la USCIRF.
Spesso l’iter legislativo viene innescato da un evento mediatico eclatante, presentato come caso emblematico, mentre sono ancora in corso indagini o procedimenti giudiziari. Questa strategia comunicativa genera panici morali e sollecita risposte emergenziali, più securitarie che realmente preventive.

L’assenza di basi scientifiche

Il nodo centrale resta l’impossibilità di definire in modo oggettivo e verificabile cosa sia la “manipolazione mentale”. La letteratura scientifica, in particolare gli studi di noti psicologi della religione legati all’American Psychological Association, non ha mai fornito prove dell’esistenza di tecniche capaci di alterare stabilmente le convinzioni di un individuo contro la sua volontà.
La stessa APA, nel 1987, rifiutò di validare un rapporto sulle teorie del “lavaggio del cervello” applicate ai nuovi movimenti religiosi, proprio per la mancanza di rigore scientifico. Una legge costruita su tali presupposti risulta dunque priva di fondamento empirico.

Le posizioni delle istituzioni internazionali

Consiglio d’Europa, OSCE e USCIRF hanno più volte messo in guardia contro le leggi speciali contro le sette, ritenute inutili e pericolose. La Raccomandazione 1412 (1999) del Consiglio d’Europa invita gli Stati a utilizzare gli strumenti penali ordinari per reprimere eventuali illeciti, senza introdurre normative che rischiano di violare l’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Esperienze come quella francese, con l’azione della MIVILUDES, mostrano le derive discriminatorie cui possono condurre politiche fondate sullo stigma e su dati inattendibili.

Un rischio che riguarda tutti

Come evidenzia Di Marzio, una norma così indeterminata non colpirebbe solo le cosiddette “sette”. Qualsiasi relazione basata su influenza, persuasione o trasmissione di idee — dall’insegnamento alla psicoterapia, dalle relazioni affettive alla predicazione religiosa — potrebbe essere sospettata di integrare un reato di manipolazione mentale.
Il rischio è quello di trasformare l’ordinaria interazione umana in potenziale illecito penale, comprimendo gravemente la libertà di pensiero e di espressione.

Questo secondo approfondimento di Raffaella Di Marzio mostra con chiarezza come i disegni di legge oggi in discussione rappresentino una deriva liberticida, priva di basi scientifiche e in contrasto con principi costituzionali consolidati. Reintrodurre un reato già dichiarato incostituzionale significa aprire la strada a discriminazioni sistemiche contro minoranze religiose, spirituali e culturali.
La tutela dei soggetti vulnerabili non passa attraverso norme vaghe e repressive, ma attraverso l’applicazione rigorosa delle leggi già esistenti contro abusi, violenze e raggiri, unite a politiche di prevenzione fondate su dati scientifici e sul pieno rispetto della libertà di religione, di credo e di coscienza. Leggi l’articolo completo

Una legge per punire la “manipolazione mentale”