Negli ultimi mesi una serie di sentenze europee ha riacceso il dibattito sulla libertà religiosa e sul rapporto tra Stati e minoranze confessionali. In particolare, l’attenzione si è concentrata sui Testimoni di Geova e su alcune decisioni che hanno coinvolto Italia, Bulgaria e Svezia. (ascolta l’audio dell’ intervista integrale a fine articolo)
Per analizzare il significato di questi sviluppi abbiamo intervistato Massimo Introvigne, sociologo delle religioni italiano e fondatore del CESNUR (Centro Studi sulle Nuove Religioni), uno dei principali centri di ricerca internazionali dedicati allo studio dei movimenti religiosi contemporanei e delle minoranze di fede.
Introvigne, già rappresentante dell’OSCE per la lotta contro razzismo, xenofobia e discriminazioni, offre una lettura articolata del quadro giuridico europeo e delle recenti evoluzioni in materia di libertà religiosa.
Dottor Introvigne, negli ultimi mesi diverse sentenze europee sembrano aver dato ragione a minoranze religiose, in particolare ai Testimoni di Geova. Stiamo assistendo a una nuova stagione di rafforzamento della tutela della libertà religiosa in Europa?
In realtà le vere novità non vengono dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, perché i Testimoni di Geova hanno una lunghissima serie, nell’arco di decenni, di sentenze favorevoli da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tanto che fa notizia quando perdono una causa, cosa che avviene molto raramente, su decine di procedimenti.
Quindi la Corte europea dei diritti dell’uomo ha una tradizione consolidata e in larga parte favorevole nei confronti dei Testimoni di Geova.
Le novità riguardano invece alcune decisioni di giurisdizioni nazionali. Per esempio la Svezia, senza arrivare alla Corte Suprema, è stato annullato un provvedimento che escludeva i Testimoni di Geova dalla registrazione, e questo è uno sviluppo sicuramente molto positivo. In Norvegia la Corte suprema ha confermato un giudizio di appello che ha nuovamente annullato l’esclusione dei Testimoni di Geova dalla registrazione.
In Svezia è ancora in corso il procedimento d’appello, ma nel complesso il trend giurisprudenziale è favorevole.
I Testimoni di Geova sono anche, per così dire, un soggetto che spesso ha contribuito a determinare una giurisprudenza innovativa, dalla quale poi si sono avvantaggiate anche molte altre religioni.
Qual è la vera novità della sentenza italiana?
Le decisioni della settimana scorsa sono in parte innovative. Alcuni giornali italiani hanno sostenuto il contrario, ma in realtà la sentenza italiana è molto innovativa perché fino ad oggi, non solo la Corte europea, ma anche molti giuristi avevano ritenuto che non esistesse un diritto ad avere un’intesa o un concordato, poiché si tratta di un atto politico.
Il concordato è infatti un atto con cui lo Stato stabilisce un rapporto di fiducia e collaborazione con una determinata religione, che ritiene abbia dato prova di affidabilità nel tempo. Si tratta quindi di una scelta politica, non di un obbligo giuridico automatico.
Fino a questo momento si è sempre ritenuto che la decisione di concludere o meno un’intesa fosse rimessa alla discrezionalità politica dello Stato.
Tuttavia, la novità della recente sentenza è che introduce il principio secondo cui non può esserci discriminazione tra religioni che si trovano in condizioni oggettivamente comparabili.
Se una religione ottiene un’intesa o un riconoscimento e un’altra, in condizioni simili, viene esclusa senza una motivazione adeguata, questo può configurare una violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione.
Quali conseguenze pratiche potrebbe avere questa condanna per le amministrazioni pubbliche italiane?
La sentenza stessa lo dice chiaramente: non costringe il Parlamento, perché il Parlamento non può essere obbligato a votare da una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Tuttavia, mette in mora l’Italia, con conseguenze sia sul piano dell’immagine internazionale, sia su quello più concreto delle possibili sanzioni economiche a livello europeo. Tra l’altro, l’Italia già paga multe in altri settori, per esempio sulla situazione delle carceri.
Se il problema dei Testimoni di Geova non venisse risolto, esiste un precedente significativo: la lunga resistenza della Lituania nel riconoscere il movimento neopagano Romuva, dovuta anche all’opposizione della Chiesa cattolica. La Lituania è stata ripetutamente condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e, alla fine, il Parlamento ha ceduto approvando il riconoscimento.
I Paesi democratici, quando ricevono una condanna dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, normalmente cercano di adeguarsi, pur con tempi e modalità spesso complessi, perché l’esecuzione di queste sentenze richiede passaggi istituzionali e politici articolati.
Restando sul caso italiano, secondo lei si tratta di un episodio isolato oppure questa vicenda evidenzia problemi più profondi nel rapporto tra le istituzioni italiane e le minoranze religiose?
Guardi, non penso che questa sentenza sia automaticamente applicabile ad altri casi, come qualcuno ha scritto. Il modo con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo è arrivata a ritenere che l’assenza di un voto del Parlamento — che comunque è un atto del Parlamento — possa avere una portata discriminatoria nei confronti dei Testimoni di Geova, è stato quello di confrontare situazioni di religioni che si trovano in condizioni sostanzialmente simili.
Per esempio, si possono citare realtà come le Assemblee di Dio, che sono anch’esse una presenza significativa, con oltre 100.000 membri.
Se mi è consentito fare un nome, anche la Chiesa di Scientology ha chiesto un’intesa. Personalmente, se fossi chiamato a votare su un’intesa con Scientology, voterei a favore. Tuttavia, questa sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non la riguarda direttamente, perché si tratta di una realtà più recente e con caratteristiche diverse. In ogni caso, il principio emerso dovrebbe eventualmente essere applicato a realtà analoghe, attraverso confronti con altre piccole confessioni che hanno già ottenuto riconoscimenti, anche se con difficoltà.
Un esempio virtuoso
Una considerazione più generale è che l’Italia, tutto sommato, finora è stata un esempio virtuoso nel rapporto con le minoranze religiose. Nonostante alcune proposte politiche, come la creazione di commissioni “antisette” sul modello francese, in Italia questo non è avvenuto.
Abbiamo inoltre una garanzia importante derivante dalla sentenza della Corte costituzionale del 1981, che ha abolito il reato di plagio. Questo significa che le varie forme di accusa di manipolazione mentale non trovano più fondamento giuridico nel nostro ordinamento, senza che si sia creato alcun vuoto legislativo.
Il sistema delle intese, inoltre, ha già permesso di includere circa una dozzina di confessioni religiose, non solo riconducibili allo schema della Chiesa cattolica.
Resta però un problema strutturale: l’assenza di un’intesa con l’Islam. Questo non dipende solo dallo Stato italiano, ma anche dalle difficoltà interne del mondo islamico nel trovare una rappresentanza unitaria e stabile.
In ogni caso, l’Italia resta un Paese che, rispetto ad altri contesti europei, mantiene un equilibrio abbastanza alto nella gestione della libertà religiosa.
Le intese
Detto questo, è evidente che il sistema delle intese ha anche una dimensione economica, legata ad esempio all’otto per mille, e chi resta fuori da questo sistema naturalmente non è soddisfatto.
Il punto centrale è che questa sentenza, indirettamente, rafforza l’idea che il sistema delle intese potrebbe essere riformato: da un modello basato su accordi selettivi tra Stato e confessioni religiose, a un sistema più inclusivo, che riconosca tutte le realtà religiose effettivamente operanti sul territorio e dotate di una struttura organizzativa stabile.
Nel caso della Bulgaria, la sentenza del 9 giugno 2026 ha definito la predicazione porta a porta dei Testimoni di Geova una manifestazione essenziale della loro fede e ha sostenuto che il semplice disagio di alcuni cittadini non basta a giustificare restrizioni alla libertà religiosa. Che messaggio manda questa decisione alle amministrazioni locali europee?
La sentenza sulla Bulgaria è, in realtà, innovativa, anche se non mancano precedenti ultradecennali. Il porta a porta dei Testimoni di Geova era già stato più volte ritenuto lecito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, anche in casi in cui la Grecia e altri Paesi non avevano fornito motivazioni sufficienti per vietarlo.
Nel caso bulgaro, invece, il punto centrale è che le autorità avevano giustificato le restrizioni sostenendo che l’evangelizzazione porta a porta, sulla base delle segnalazioni e delle percezioni di alcuni cittadini, fosse considerata molesta. Si tratta di una criticità che, al di là degli aspetti giuridici, è effettivamente presente nel dibattito pubblico e nella pratica religiosa dei Testimoni di Geova, che negli ultimi anni stanno progressivamente affiancando o sostituendo il porta a porta con altre forme di evangelizzazione, come gli stand informativi nelle strade.
La particolarità della decisione è che essa riprende una delle rare sentenze in cui i Testimoni di Geova non hanno ottenuto piena vittoria, ma in cui emerge comunque un principio rilevante: per i Testimoni di Geova il porta a porta non è un semplice metodo, ma un vero e proprio atto religioso.
La Corte, infatti, afferma che, se una pratica è qualificata come atto religioso, essa gode di una protezione più ampia rispetto a un semplice metodo comunicativo o commerciale. Se fosse considerata un semplice mezzo di promozione, si dovrebbe bilanciare maggiormente con il diritto delle persone a non essere infastidite.
Ma quando si tratta di un elemento essenziale della fede, la protezione diventa molto più forte e servirebbero motivi estremamente solidi per giustificarne il divieto. In questo caso, secondo la Corte, tali motivi non risultano sufficientemente dimostrati.
Le sentenze emesse in Italia, Bulgaria e Svezia hanno un filo conduttore?
Sì, nel senso che i Testimoni di Geova rappresentano un punto di osservazione privilegiato della libertà religiosa.
Però i problemi sono diversi, perché in Svezia — dove c’è già stato l’appello contro la sentenza sui Testimoni di Geova — siamo di fronte a una questione completamente differente, che nell’Europa del Nord è particolarmente sentita e non riguarda solo i Testimoni di Geova, ma molte religioni.
In questo momento il dibattito si sta concentrando sul conflitto tra due diritti: da un lato il diritto dei Testimoni di Geova a praticare la propria religione e a non essere discriminati rispetto ad altre confessioni; dall’altro il diritto delle comunità LGBT e delle persone omosessuali a non essere discriminate.
L’appello del governo, in sostanza, si concentra soprattutto su questo punto: l’idea che i Testimoni di Geova avrebbero un atteggiamento critico o ostile nei confronti dell’omosessualità.
Naturalmente questo problema non riguarda soltanto i Testimoni di Geova, ma anche molte denominazioni cristiane conservatrici. Per ora la Chiesa cattolica è stata meno coinvolta, anche perché in Svezia è una realtà numericamente più piccola. Tuttavia, se si legge il Catechismo della Chiesa cattolica, al di là delle posizioni espresse da singoli sacerdoti, vescovi o anche pontefici, si trovano comunque affermazioni non molto diverse da quelle contestate ai Testimoni di Geova.
Il problema, quindi, riguarda in generale diverse comunità religiose che si trovano ad affrontare tensioni simili nel contesto svedese.
La lezione
I governi dovrebbero trarre una lezione da questi casi: quando si affrontano questioni che riguardano i Testimoni di Geova — e più in generale molte minoranze religiose — è necessario confrontarsi seriamente con le comunità, ascoltarle e tenere conto anche della letteratura accademica che le studia.
Spesso, invece, le decisioni vengono influenzate da informazioni parziali o da gruppi ristretti di ex membri contrari, che non sempre offrono una rappresentazione completa e oggettiva della realtà del movimento religioso.
In questi casi, i governi rischiano di arrivare a decisioni problematiche, perché entrano in tensione con i principi fondamentali della libertà religiosa, che invece le corti internazionali sono chiamate a tutelare.
e recenti sentenze europee non rappresentano una rottura improvvisa, ma un’evoluzione progressiva della giurisprudenza sulla libertà religiosa.
In conclusione
Le recenti sentenze europee non rappresentano una rottura improvvisa, ma un’evoluzione progressiva della giurisprudenza sulla libertà religiosa.
Il caso dei Testimoni di Geova continua a essere un osservatorio centrale per comprendere il rapporto tra Stati, diritto e libertà di culto in Europa.
Il quadro che emerge è quello di un sistema giuridico in trasformazione, in cui il principio di non discriminazione assume un ruolo sempre più rilevante nelle decisioni pubbliche.
Di seguito l’intervista audio: